Termine, per i soggetti titolari di partita IVA che eseguono scambi intracomunitari, per l’emissione dell’autofattura.
Il cessionario o committente che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’IVA, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza.