Con l`ordinanza dell`11 agosto 2011 il Tribunale di Bologna ha chiarito come il gestore di un forum di discussione (nel caso specifico si trattava di Yahoo! Answers) non debba ritenersi responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti e considerati, da terzi, diffamatori. Il Giudice ha escluso, invero, la possibilita’ di chiedere ed ottenere, in via d`urgenza, ex art. 16, comma 3 del D.lgs. 70/2003, un provvedimento finalizzato all`ottenimento dei dati necessari all`identificazione degli autori dei post, evidenziando come questa sia subordinata all`accertamento del carattere effettivamente diffamatorio del post medesimo.
Con l`ordinanza pronunciata lo scorso agosto, il legale rappresentante di una societa’ operante in ambito estetico si e` visto negare la possibilita’ di riconoscere gli autori della pretesa “diffamazione” in un forum di discussione gestito da Yahoo!.
Si evidenzia, anzitutto, come la responsabilita’ di Yahoo!, in quanto mero intermediario della comunicazione, debba essere esclusa, conformemente a quanto gia’ affermato dal Tribunale di Lucca, in un caso simile, che aveva statuito come “diversamente si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilita’ oggettiva, in aperta violazione alla regola generale …[continua]