domenica 22 dicembre 2024
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L`Agenzia Entrate con la Risoluzione del 08/06/2011 n. 62 ha precisato che le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere sottoscritte dal soggetto che ha esercitato il controllo contabile e che ha firmato la relazione di revisione relativa al bilancio del periodo d`imposta oggetto della dichiarazione. E questo vale anche se l`incarico risultasse cessato al momento della predisposizione e firma della dichiarazione stessa.

La conclusione (condivisibile) a cui giunge l`Agenzia Entrate parte dall`analisi dell`articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, secondo il quale “La dichiarazione delle societa’ e degli enti soggetti all`imposta sul reddito delle societa’ sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali e` sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e` valida, salva l`applicazione della sanzione di cui all`articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.
L`articolo e` chiaro e individua quali obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che “sottoscrivono la relazione di revisione”, e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento dell…[continua]