Al fine dell`applicazione del beneficio di cui all`art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23.12.1998, n. 448, i comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412 individuano con delibera di consiglio le parti del territorio comunale (frazioni non metanizzate di Comuni ricadenti nella predetta zona climatica E, frazioni parzialmente non metanizzate, anch`esse ricadenti nella zona climatica E, ancorche' nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale) in cui possono essere impiegati i combustibili (GPL e gasolio uso riscaldamento) in argomento, dandone comunicazione al Ministero dell`Economia e delle Finanze nonche' al Ministero per lo Sviluppo Economico entro il medesimo termine. Per gli enti locali che abbiano precedentemente individuato le parti di territorio comunale in cui vengono impiegati i combustibili (GPL e gasolio uso riscaldamento) in argomento si rende necessaria l`adozione di una nuova delibera di Consiglio comunale solamente allorquando intervengano mutamenti nello stato di metanizzazione in precedenza attestato.