Il Dl 98/2011, allo scopo di sostenere le imprese colpite dalla crisi economico/finanziaria, ha eliminato il limite temporale per il riporto in avanti delle perdite fiscali. In altri termini, la nuova disciplina consente di riportare in avanti le perdite senza tener conto del limite dei 5 anni per i soggetti Ires, ma non altrettanto vale per i soggetti Irpef. Infatti, il decreto stabilisce che le perdite dei soggetti Ires possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all`80% dello stesso. Le imprese le cui perdite risultano superiori a tale percentuale del reddito dell`anno successivo, subiscono pertanto l`imposizione di quest`ultimo in misura pari al 5,5%. Avviene, cioe`, un`anticipazione della tassazione che sara’ recuperata negli anni successivi.
Per i soggetti Irpef (imprese individuali e societa’ di persone) in regime di contabilita’ ordinaria non si registra alcuno svantaggio nella scelta di limitare l`utilizzo delle perdite (nella misura dell`80%) in diminuzione dei redditi dei periodi d`imposta successivi. Tali imprese, infatti, possono riportare le perdite in diminuzione dell`intero importo d…[continua]