Obbligo per i cedenti o prestatori, che emettono fattura senza applicazione dell`imposta sul valore aggiunto nei confronti degli esportatori abituali, di comunicare in via telematica all`Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute. Il comma 381 dell`articolo 1 della finanziaria 2005 ha integrato l`articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introducendo l`obbligo per i cedenti o prestatori, che emettono fattura senza applicazione dell`imposta sul valore aggiunto nei confronti degli esportatori abituali, di comunicare in via telematica all`Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute.
All`articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) il comma 4-bis, prevede che il cedente/prestatore che non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti ” e` punito con la sanzione prevista nel comma 3″ che a sua volta dispone che “chi effettua operazioni senza addebito d`imposta, in mancanza della dichiarazione d`intento……[continua]