Nei contenziosi scaturiti dalla richiesta di rimborso IRAP da parte di Professionisti, la “scissione dell`imponibile IRAP” e` una delle forma di difesa piu’ importanti, soprattutto per grandi/grandissimi studi professionali. La stessa, ovviamente, puo’ valere anche verso gli imprenditori individuali.
Detta tecnica difensiva si basa sul seguente assunto: individuata l`eventuale possibile autonoma organizzazione dello studio (si pensi ad uno studio associato con 15 dipendenti, ecc.), ebbene sulla circostanziata parte di attivita’ che si riesca a provare non poggiare sull`autonoma organizzazione, l`IRAP non e` dovuta (esempi piu’ classici sono riscontrabili nell`attivita’ di collegi sindacali, cda, ecc.).
Solo cosi’ si riesce a rispettare il principio imposto dall`art. 53 della Costituzione.
Quanto all`onere probatorio, lo stesso si potra’ ottemperare attraverso un collegamento sistematico tra gli art. 2697 cc, art 7, co 4 Dlgs 546/1992 e soprattutto art. 115, co 2, cpc[1].
La giurisprudenza (anche recentissima) continua a riconoscere le ragioni dei contribuenti, nel caso di specie. Infatti, la CTP di Ancona n. 63/1/2008 stabili’ che: sui redditi derivanti dalla carica di amministratore non si puo…[continua]